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Statuto Sociale S.M.P.

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(approvato in data 02/07/2021)

TITOLO I

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE - SCOPO - OGGETTO

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
È costituita, ai sensi della legge 15/04/1886 n. 3818, la Società di Mutuo Soccorso “SOCIETÀ MUTUA PIEMONTE, Ente del terzo settore” più brevemente denominata “SOCIETÀ MUTUA PIEMONTE ETS” (di seguito indicata anche come Mutua).
Venne costituita l’11/01/1996 in Pinerolo con atto del notaio Francesco Audano, con la denominazione di SOCIETÀ MUTUA PINEROLESE per iniziativa dei Presidenti e di un gruppo di Soci delle Società Operaie di Mutuo Soccorso riunite nella Consulta Pinerolese e con il sostegno del Consorzio Mutue di Novara e del Coordinamento Regionale delle Società di Mutuo Soccorso e Cooperative del Piemonte.
È disciplinata dalla Legge 15/04/1886 n. 3818 e sue successive modificazioni, dal codice del terzo settore D.Lgs. 117/2017 e dal presente Statuto.

ART. 2 - DURATA
La durata della Mutua è fissata fino al 31 dicembre 2099. Il termine può essere prorogato con delibera dell’Assemblea Straordinaria.

ART. 3 - SEDE
La MUTUA ha sede in Pinerolo (TO) via Cravero n. 44. L'eventuale variazione della Sede Sociale deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
La MUTUA può istituire sedi periferiche, uffici di rappresentanza o amministrativi e dipendenze in genere ovunque sul territorio nazionale.

ART. 4 - SCOPO E OGGETTO
La Società Mutua Piemonte ETS è una mutua volontaria senza fini di lucro ed ha per scopo di promuovere la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le sue forme e modalità consentite dalla Legge e dal presente Statuto.
Pertanto la Società Mutua Piemonte esercita attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 comma 1 CTS D.Lgs. 03/07/2017 n.° 117 e persegue, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3818/1886, la realizzazione di attività mutualistiche in forma diretta ed indiretta anche tramite la gestione associata con altri organismi, enti e/o soggetti pubblici e privati, attraverso l’erogazione di assistenze sanitarie e socio sanitarie. Nello svolgimento della propria attività la Mutua si prefigge, fra l’altro, i seguenti compiti e finalità:
a) erogare ai Soci sussidi in caso di malattia, infortunio e invalidità al lavoro, inabilità temporanea o permanente o altri prevedibili od imprevedibili eventi;
b) erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai Soci per la diagnosi, la cura, e la prevenzione delle malattie e delle conseguenze degli infortuni;
c) erogare sussidi economici alle famiglie dei Soci defunti;
d) garantire prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, sia in forma indiretta (riconoscendo sussidi e rimborsi) sia in forma diretta anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private nonché gestendo in proprio presidi e strutture sanitarie ed assistenziali;
e) svolgere attività di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e di prevenzione delle malattie, rivolta ai Soci che aderiscono alla Mutua sia singolarmente e volontariamente sia collettivamente in conformità a contratti di lavoro, di accordo o regolamento aziendale come previsto dalle leggi vigenti, anche in collaborazione con organizzazioni sindacali e/o associazioni di categoria;
f) di partecipare e promuovere, nei settori dell’educazione sanitaria e mutualistica, della cultura e del tempo libero, le iniziative culturali, sportive o ricreative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i Soci e le loro famiglie;
g) diffondere e rafforzare i principi della mutualità, della cooperazione e i legami della solidarietà fra i Soci nonché tra essi e altre persone bisognevoli di aiuto e di conforto, a tale scopo assumendo le iniziative ritenute utili e opportune dal Consiglio di Amministrazione o aderendo alle iniziative poste in essere da terzi soggetti;
h) svolgere anche altre attività secondarie e strumentali considerate opportune o necessarie, nei limiti e modalità previste dal dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e i relativi decreti attuativi e comunque dalle norme vigenti.

Per la realizzazione di tali obiettivi la MUTUA potrà attivare ogni iniziativa considerata utile o necessaria purché conforme al presente Statuto.
In particolare con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà:
1) stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del terzo settore a livello locale, regionale, nazionale, ed internazionale, così come aderire e partecipare anche finanziariamente ad organismi che svolgano attività assistenziali, ricreative, culturali o che si propongano comunque scopi ed attività affini a quelle esercitate dalla Mutua stessa;
2) partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi l’esecuzione di determinati servizi;
3) istituire e gestire fondi integrativi sanitari ed altre forme di tutela sanitaria e socio-sanitaria previste e consentite dalla legge;
4) stipulare convenzioni ed accordi con aziende, associazioni, sindacati e gruppi al fine del raggiungimento dello scopo sociale;
5) effettuare operazioni mobiliari ed immobiliari, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all’oggetto sociale;
6) aderire ad organismi associativi di rappresentanza e/o sindacali a livello locale, nazionale ed internazionale.
Le norme ed i limiti relativi alle prestazioni sociali sono precisati nel regolamento.

TITOLO II

SOCI - DIRITTI E DOVERI

ART. 5 - SOCI
SOCI ORDINARI

I Soci si suddividono nelle seguenti categorie: a) ordinario – b) onorari – c) sostenitori – d) altri Soci.
Possono essere Soci tutte le persone fisiche di cittadinanza italiana. Possono essere Soci anche le persone soggiornanti legalmente nel territorio nazionale, anche se prive della cittadinanza italiana. Nei confronti di questi ultimi le assistenze della Mutua sono erogate solo sul territorio italiano e limitatamente al periodo di effettivo soggiorno.
Possono essere Soci anche i minori, per i quali i rapporti con la Mutua sono tenuti da chi esercita la potestà o la tutela.
Modalità di ammissione: a seguito di domanda scritta dell'aspirante il Consiglio di Amministrazione delibera l’ammissione a Socio ordinario, ne dà comunicazione al Socio e provvede ad annotarla sul libro dei soci.
La presentazione della domanda di ammissione a Socio costituisce accettazione del presente Statuto, del Regolamento e delle delibere degli organi sociali.
L'ammissione è subordinata al versamento della eventuale quota di ammissione e dei contributi sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può rifiutare l’ammissione dell’aspirante Socio nei casi seguenti:
- quando l’attività dell’aspirante Socio sia in contrasto o in concorrenza con quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti;
- quando l’aspirante Socio sia stato condannato per gravi reati contro la persona, il patrimonio e la morale.
Il vincolo sociale è sospeso nei casi di morosità stabiliti dal regolamento. Durante la sospensione del vincolo sociale l’interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente statuto.
SOCI ONORARI
L'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione potrà dichiarare Soci onorari le persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private, che si distinguono per particolari meriti nel favorire e perseguire le finalità sociali. Si tratta di una qualifica puramente onorifica. Il Socio onorario può partecipare alle assemblee ma non ha diritto di voto.
SOCI SOSTENITORI
Sono Soci sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche, le società e gli enti, pubblici o privati riconosciuti o meno, che con servizi operativi o contributi finanziari contribuiscono in modo fattivo all'incremento del patrimonio della MUTUA e/o la sostengono con quota di adesione annuale superiore a quella decisa. Il Consiglio d’Amministrazione attribuisce la qualifica di Socio sostenitore su domanda scritta dell’interessato che abbia versato la quota sociale. Trattandosi di qualifica puramente onorifica, il Socio sostenitore partecipa alle assemblee ma non ha diritto di voto.
ALTRI SOCI
Possono diventare Soci di Società Mutua Piemonte altre società di mutuo soccorso, nonché i fondi sanitari integrativi di cui all’art. 4 punto 3 del presente Statuto. In tal caso i loro aderenti persone fisiche potranno beneficiare delle prestazioni rese dalla Mutua in applicazione del principio della mutualità mediata. Tale principio si applica anche al Fondo Sanitario Pluriaziendale della SMP. L’adesione delle società di mutuo soccorso e dei fondi sanitari integrativi è formalizzata con la stipula di una convenzione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, che ne regolerà i rapporti. Ognuno dei Soci qui descritti potrà partecipare alle Assemblee disponendo di un solo voto che deve essere espresso dal legale rappresentante o suo delegato con delega scritta.

ART. 6 - RECESSO
Il Socio che intende recedere deve comunicare la sua volontà entro e non oltre il 31 ottobre, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o consegna a mano con attestazione del ricevimento.
Il recesso correttamente comunicato ha efficacia a partire dall'anno successivo e impegna comunque al pagamento del contributo per l'anno in corso. Con le stesse formalità, tempi e efficacia è ammesso il recesso parziale del Socio dalle assistenze cui è iscritto.
Se il Socio non esercita la facoltà di recesso, anche parziale, con le formalità sopra descritte la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata per l'anno successivo. Le singole convenzioni stipulate con aziende, enti, fondi e altre società di mutuo soccorso possono prevedere una diversa modalità di recesso.

ART. 7 - DECADENZA
È causa di decadenza da Socio la morosità protrattasi oltre il 31 dicembre dell’anno sociale in corso. Anche in questo caso rimane l’obbligo di versare il contributo sociale per l’anno in corso. Il Socio decaduto può tornare a far parte della Mutua solo come nuovo Socio, osservando le regole dello Statuto per le nuove ammissioni, e con decorrenza della sua anzianità dal giorno della riammissione.

ART. 8 - ESCLUSIONE
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’esclusione del Socio nei seguenti casi:
a) inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e dei regolamenti, nonché delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, tali da non consentire la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto sociale;
b) qualora il Socio svolga o tenti di svolgere, anche in seguito a variazioni della sua condizione, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
c) passaggio in giudicato di condanna del Socio per gravi reati contro la persona, il patrimonio e la morale, o a pena che comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
d) per aver simulato ad arte il verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni;
e) qualora il Socio, con fatti dolosi o colposi, abbia provocato alla Società un danno che possa prevedere un rimborso ai sensi dell’art. 2043 del C.C.
L’esclusione ha effetto immediato. I Soci esclusi sono tenuti al pagamento dei contributi sociali relativi all’esercizio durante il quale è stato adottato il provvedimento di esclusione. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al Socio per iscritto.
Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, ricorrendo alla procedura arbitrale di cui all’art. 25 del presente Statuto.

ART. 9 - SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO
Lo scioglimento del rapporto sociale – che avviene per morte, recesso, decadenza o esclusione e nel caso di società di mutuo soccorso e fondi integrativi di cui all'art. 4 punto 3 del presente Statuto per cessazione dell'atto di convenzione per qualunque ragione o titolo – determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il Socio e la Mutua con cessazione immediata del diritto ai sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche, senza diritto alla restituzione, neppure parziale, della quota associativa o di altra somma versata.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE - LASCITI E DONAZIONI - ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 10 - PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio della Società è costituito dai beni mobili ed immobili, dalle somme accantonate e da qualsiasi altro bene che sia pervenuto a titolo legittimo, evidenziati dal bilancio approvato dai Soci in Assemblea ordinaria.
Una parte degli avanzi di esercizio e delle riserve, stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, resterà nella cassa della Società o in c/c bancari finalizzati allo scopo di far fronte alle spese correnti di amministrazione, l’altra sarà impiegata a cura del Consiglio nei seguenti modi:
a) in titoli emessi o garantiti dalla Banca Centrale Europea, emessi o garantiti dal tesoro degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) obbligazioni bancarie o prodotti finanziari di istituti che garantiscano finalità etiche;
c) in tutte quelle operazioni mobiliari e/o immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.
I Soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale. Gli avanzi di gestione nonché i fondi accantonati e le riserve non possono essere distribuiti ai Soci durante la vita della Mutua, nemmeno in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.
In caso di scioglimento della Società l’intero patrimonio sociale sarà devoluto ad altra Società di Mutuo Soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli art. 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

ART. 11 - LASCITI E DONAZIONI
Gli eventuali lasciti e/o donazioni che pervengano alla società, con indicazione della finalità di utilizzo da parte del disponente, devono essere tenuti distinti dal patrimonio sociale, come le loro rendite e/o frutti, la cui destinazione e utilizzo dovrà rispettare le medesime finalità indicate dal disponente.

ART. 12 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario inizia il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere presentato all’Assemblea dei Soci entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell’anno a cui si riferisce. Il bilancio deve essere redatto nel rispetto delle normative vigenti.

TITOLO IV

ORGANI DELLA SOCIETÀ

ART. 13 - ORGANI DELLA SOCIETÀ
Gli organi della società sono:
l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l'Organo di Controllo, il Comitato Esecutivo.
Tutte le cariche sociali sono gratuite e volontarie a meno che prefigurino prestazioni professionali.

ART. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci è composta dai Soci in regola con il pagamento dei contributi sociali e che risultino iscritti a libro soci da almeno 90 giorni.
Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro Socio, a sua volta avente diritto di voto e munito di delega scritta. Ciascun Socio può raccogliere una sola delega.

ART. 15 - PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vicepresidente. Il Presidente nomina un Segretario dell’Assemblea.
Nelle Assemblee straordinarie o quando il Presidente lo reputa opportuno tale funzione è assunta da un Notaio.
Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell’Assemblea.
L’Assemblea può, su indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominare un’altra persona alla Presidenza dell’Assemblea.

ART. 16 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie e sono convocate in Pinerolo o altra sede purché in Piemonte.
Compete all’Assemblea ordinaria:
a) approvare il bilancio di esercizio, il rendiconto economico e la relazione del Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso atto della relazione dell’Organo di Controllo;
b) eleggere il Consiglio di Amministrazione;
c) nominare l’Organo di Controllo;
d) deliberare sulle proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione e sulle proposte presentate dai Soci comunicate al Consiglio almeno 30 (trenta) giorni prima dell’Assemblea;
e) indicare le linee guida per le attività sociali e per la stesura dei regolamenti.
Compete all’Assemblea straordinaria:
a) prorogare la durata della Società;
b) modificare lo Statuto;
c) procedere allo scioglimento della Società nominando i liquidatori ai sensi di legge;
d) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

ART. 17 - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
L'Assemblea ordinaria deve essere convocate dal Consiglio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria e la formazione dell’ordine del giorno può essere richiesta da almeno un decimo dei Soci con richiesta scritta al Consiglio d’Amministrazione, che dovrà procedere alla convocazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, devono essere affissi almeno quindici giorni prima nei locali della sede sociale e pubblicate sul sito Web della Società Mutua Piemonte.
Alle convocazioni deve essere data adeguata pubblicità onde favorire la massima partecipazione dei Soci.
La convocazione all'Assemblea straordinaria deve essere comunicata ai Soci mediante lettera o mezzo equipollente (fax – posta elettronica) e, se è posto all’ordine del giorno lo scioglimento della Società, con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata.
Tutti i Soci hanno diritto di accesso alle informazioni che devono essere loro fornite prima o durante l'Assemblea. Le informazioni possono essere ottenute presso la sede sociale a partire dalla data di convocazione dell'Assemblea.

ART. 18 - COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA - VOTAZIONI E MAGGIORANZE
Per la validità delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, è necessaria in prima convocazione la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
Se nella prima riunione non si raggiunge tale percentuale, l’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve riunirsi in seconda convocazione che può essere indetta con lo stesso avviso della prima, dopo almeno 24 ore dalla prima.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione può deliberare validamente su tutti gli argomenti previsti all’ordine del giorno qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza relativa nell’Assemblea ordinaria e con maggioranza di due terzi nell’Assemblea straordinaria salvo che per lo scioglimento della Società, per cui occorre il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti e/o rappresentati.
Tutte le votazioni devono essere palesi.

ART. 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove a tredici membri eletti dall'Assemblea tra i Soci ordinari che siano iscritti da almeno 90 giorni.
I consiglieri durano in carica tre esercizi, e ogni esercizio cessano dall’incarico i componenti con tale anzianità.
Nel caso di un Consiglio d’Amministrazione tutto di nuova nomina, un terzo dei consiglieri durerà in carica un solo esercizio, un secondo terzo due esercizi; in entrambi i casi la cessazione dell’incarico avverrà per sorteggio nella riunione che convoca l’assemblea annuale. Il consigliere Presidente è escluso dalla rotazione a sorteggio.
Se durante l’esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione con delibera. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla data di decadenza prevista dai consiglieri sostituiti.
Venendo a mancare l’intero consiglio, l’organo di controllo deve convocare d’urgenza l’Assemblea per la sua ricostruzione.

ART. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri, sia di carattere ordinario che straordinario, per la gestione della Società ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all’Assemblea dei Soci.
In particolare al Consiglio di Amministrazione, spetta di:
- eleggere il Presidente, il Vicepresidente e il Comitato Esecutivo attribuendogli le relative deleghe determinandone i poteri;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- redigere i bilanci;
- redigere ed approvare i regolamenti;
- deliberare sull’ammissione dei nuovi Soci, il recesso e l’esclusione;
- stipulare atti e contratti di ogni genere e loro rescissione, assumere le obbligazioni inerenti all’attività e gestione sociale;
- conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente;
- assumere e licenziare il personale;
- deliberare l’apertura e la chiusura di sedi e succursali;
- promuovere iniziative per favorire la partecipazione attiva alla vita sociale della Mutua;
- deliberare sull’attività di cui art. 4 del presente Statuto;
- determinare i compensi dovuti ai suoi membri per attività continuativa espletata in adempimento di specifici incarichi.

ART. 21 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altro luogo purché in Piemonte, su convocazione del Presidente tramite lettera inviata per posta, per posta elettronica o per fax.
Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all’anno e ogni volta che il Presidente, la metà dei consiglieri o l’organo di controllo lo ritengano necessario. Le sedute sono valide quando partecipa la maggioranzxa dei componenti, sia in presenza sia in teleconferenza.
Ad inizio riunione il Presidente nomina un segretario che può anche non essere un consigliere eletto.
Il Consiglio delibera a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 22 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede le Assemblee dei Soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale della Mutua e la firma sociale e sta per essa di fronte a terzi e in giudizio.
Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo rilasciando quietanze liberatorie; previa delibera del Consiglio può attivare conti correnti bancari e stipulare prestiti.
Ha poteri di spesa nei limiti previsti dal regolamento o dalle delibere del Consiglio d’Amministrazione.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti all'autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
Può delegare, nei limiti previsti dal regolamento o dalle delibere del Consiglio di Amministrazione, i propri poteri, o alcuni di essi, ai consiglieri o ad impiegati e collaboratori della Mutua.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
Il fatto stesso che il Vicepresidente agisca in nome e in rappresentanza della Società attesta di per sé l’assenza o l’impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.

ART. 23 - COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo è composto da cinque membri scelti tra i consiglieri d’Amministrazione e rimane in carica per un periodo massimo di tre esercizi. Gli incarichi sono rinnovabili.
Il Presidente e il Vicepresidente sono membri di diritto del Comitato.
Al Comitato Esecutivo spettano tutti i poteri delegategli dal Consiglio nei limiti delle sue attribuzioni, con esclusione di quelli che per legge o per statuto non possono essere delegati.
Il Presidente convoca il Comitato, presso la sede sociale o altro luogo purché in Piemonte, tutte le volte che lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi anche a mezzo teleconferenza e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 24 - ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di Controllo è nominato dall’Assemblea ed opera secondo le leggi e le normative delle società di mutuo soccorso e ai sensi del codice del terzo settore.
L’Organo di Controllo, se non deciso diversamente dall’Assemblea, dura in carica tre esercizi e può essere rinominato.

ART. 25 - ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
Le eventuali controversie tra i Soci e la Società di Mutuo Soccorso saranno oggetto di un tentativo di conciliazione dinnanzi ad un Organismo di Conciliazione concordato tra le parti, in alternativa a quello costituito presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato del luogo in cui la Società ha la propria sede legale.
Nel caso in cui il procedimento di conciliazione si concluda senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, la controversia sarà definitivamente risolta da un Arbitro Unico nominato dalla medesima Camera di Commercio Industria e Artigianato di cui sopra, su istanza di una delle parti.
L’Arbitrato avrà natura rituale. La sede del procedimento arbitrale sarà presso tale Camera di Commercio Industria e Artigianato e l’Arbitro Unico deciderà secondo diritto.
L’Arbitro comunica la sua decisione sinteticamente motivata alle Parti.
Le Parti si impegnano a considerare il Lodo Arbitrale quale espressione della loro volontà contrattuale.
La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle Parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l’ottenimento di provvedimenti monitori e cautelari non concedibili dagli arbitri. In questo, come in ogni altro caso in cui il Collegio arbitrale risultasse privo di giurisdizione, è esclusivamente competente il Tribunale del luogo in cui la Società ha la propria sede legale.

TITOLO V

CLAUSOLA FINALE

ART. 26 - CLAUSOLA FINALE
Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto e dalle norme regolamentari si fa riferimento alle leggi generali e a quelle speciali degli enti del terzo settore e delle mutue volontarie.

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