• +39 0121 795191
  • Lu-Ve 9:00 - 12:30 e 14:00 - 18:00
  • +39 333 1714132
Società Mutua Piemonte - Logo

Regolamento Sociale S.M.P.

Scarica il Regolamento completo in formato PDF

ART. 1
Il presente Regolamento è redatto ai sensi degli art. 4 e 21 dello Statuto della Società di Mutuo Soccorso “SOCIETÀ MUTUA PIEMONTE ETS” con sede in Pinerolo.

ART. 2 - PRESTAZIONI
Le prestazioni della Mutua, in conformità e allo stato attuale del S.S.N., consistono in assistenze integrative complementari o sostitutive dell’assistenza pubblica e precisamente:
a) rimborso spese per assistenza specialistica ambulatoriale;
b) rimborso spese per ricoveri in ospedali pubblici e privati, case di cura, in Italia e all’estero;
c) assistenza odontoiatrica;
d) assistenza domiciliare e ospedaliera;
e) indennità economiche giornaliere per malattie ed infortuni;
f) previdenza integrativa;
g) turismo climatico e culturale;
h) assistenza sociale e trasporti.
Il Consiglio d’Amministrazione delibera le caratteristiche delle varie prestazioni, le norme di erogazione, i limiti delle stesse e la loro decorrenza. Il Consiglio stabilisce inoltre i limiti d’età per usufruire delle prestazioni e potrà dare attuazione anche parziale alle assistenze elencate nel presente articolo.

ART. 3 - ADESIONI - VARIAZIONI - NEONATI
Il Socio può aderire a tutte, a più od anche ad una sola delle varie assistenze previste all’art. 2 versando le relative quote associative, secondo le norme e i limiti stabiliti con delibera del Consiglio d’Amministrazione.
L’adesione del Socio a nuove forme di assistenza, aggiuntive o sostitutive di quelle alle quali già aderisce (variazione), comporta l’osservanza di tutte le norme stabilite dal Consiglio d’Amministrazione riguardanti le variazioni d’assistenza da lui effettuate.
La facoltà di variazione deve essere esercitata entro il 31 gennaio di ogni anno.

ART. 4
Per i neonati le prestazioni mutualistiche hanno effetto immediato purché iscritti entro 30 giorni dalla nascita.

ART. 5 - ESCLUSIONI
I Soci non possono ottenere le prestazioni previste all’art. 2 del presente Regolamento per malattie e complicanze di patologie preesistenti alla data dell’iscrizione o a quella di variazione della loro posizione d’assistenza.
Sono, inoltre, escluse:
- le malattie nervose e/o mentali;
- le malattie congenite;
- le malattie e/o gli infortuni provocati da fatti colposi di terzi;
- le conseguenze derivanti da abuso di alcolici o di psicofarmaci, da uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni.
Sono pure escluse le prestazioni:
- per cure estetiche;
- per malattie e/o infortuni derivanti da risse ed ubriachezza, da maneggio di armi o, in genere, da manifesta imprudenza;
- per malattie e/o infortuni causati da competizioni sportive agonistiche o pratica anche a livello amatoriale di sport pericolosi (pugilato, atletica pesante, sport aerei, sport subacquei, alpinismo, usodi guidoslitte, salto dal trampolino con sci o idrosci, rafting e similari);
- tutte le prestazioni, sia sanitarie sia economiche, eseguite a scopo preventivo, con particolare riguardo ai check-up.
Sono inoltre escluse dall’attività le conseguenze di calamità o epidemie a carattere catastrofico.
Il rimborso delle prestazioni si prescrive decorsi due mesi dalla data in cui sono terminate.
Nessuna prestazione, sia nei casi di ricovero sia di day-hospital, è ammissibile se non è stata erogata da un Istituto autorizzato come ospedale pubblico o clinica privata.

ART. 6 - QUOTE ASSOCIATIVE E TASSA DI AMMISSIONE
Il Consiglio d’Amministrazione provvederà ogni anno a determinare la misura delle quote associative annue, che decorreranno dal primo giorno dell’anno successivo. Le quote associative potranno essere ridotte per le famiglie composte di più persone con sconti stabiliti dal Consiglio d’Amministrazione.
È demandata al Consiglio d’Amministrazione la facoltà di applicare per i nuovi iscritti una tassa di ammissione alla Mutua.

ART. 7
Le quote associative devono essere pagate in via anticipata e di norma entro i primi 31 giorni dell’anno.
È ammesso anche il pagamento in due rate con le seguenti scadenze: 1° rata 31 gennaio - 2° rata 30 giugno.
In base ad accordi aziendali, particolari forme di pagamento potranno essere accolte dal Consiglio d’Amministrazione.
I Soci che aderiranno alla Mutua durante l’anno verseranno le quote, per le assistenze prescelte, pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi che separano il momento dell’iscrizione al 31 dicembre. La quota sociale relativa alle assistenze dei punti c), g) e h) dell’art. 2, non è divisibile in dodicesimi; il Socio pagherà l’intera quota di tesseramento concernente l’anno in corso qualsiasi sarà la data d’iscrizione.
Ove il Socio non provveda al pagamento entro il periodo indicato, le prestazioni resteranno sospese e potranno essere riacquistate in futuro con la carenza di giorni 30 mediante il pagamento delle rate scadute. Ove tale morosità superi i quattro mesi, il Socio potrà riottenere le prestazioni con una carenza di mesi tre e dietro presentazione di un certificato medico attestante le buone condizioni di salute del Socio, accettato dalla Mutua.
La morosità è causa di decadenza automatica al termine di ogni anno.
La sospensione del pagamento non libera il Socio dall’obbligo legale del saldo dei contributi annuali.
È facoltà del Consiglio d’Amministrazione, in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, deliberare modalità diverse di adesione. Il Consiglio d’Amministrazione può, in funzione dello spirito del Mutuo Soccorso, erogare contributi e speciali assistenze, non contemplati dal presente Regolamento, ai Soci che si trovano in particolari condizioni.

ART. 8 - RAPPORTI CON STRUTTURE ORGANIZZATIVE ESTERNE
La Società Mutua Piemonte, in base a quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto costituisce, per svolgere il suo compito, gruppi di Soci che usufruiscono delle strutture di Società Operaie di Mutuo Soccorso e di Associazioni che deliberano in tal senso. I rapporti della SMP con le Società Operaie e le Associazioni sono regolati da accordi bilaterali.

ART. 9 TUTELA DEI DATI PERSONALI
Tutti i documenti e le informazioni richiesti all’associato sulla base del Regolamento sono tutelati dalla normativa sul trattamento dei dati in base al Regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni.
Al momento dell’iscrizione la Società Mutua Piemonte rilascia adeguata informativa scritta al consenso per il trattamento dei dati personali.
Il Socio sarà informato di ogni variazione legislativa che riguarda i suoi diritti.

ART. 10 - ASSISTENZE
Tutte le assistenze prevedono la possibilità di accedere ai centri medici convenzionati con la tessera sociale.
Il Socio potrà usufruire di sconti in centri medici convenzionati per visite mediche, indagini diagnostiche ecc. in base agli accordi della Federazione Italiana Mutualità Integrativa (FIMIV) e del Consorzio Mu.Sa.
L'elenco aggiornato è visionabile sul nostro sito internet: www.mutuapiemonte.it

NORMA FINALE
Il presente Regolamento è stato aggiornato in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2021

Scarica il Regolamento completo in formato PDF

Diventa Socio SMP

Scarica il pacchetto con il modulo di richiesta, il questionario anamnestico e il modulo di autocertificazione, con tutte le istruzioni per compilarli e inviarli alla nostra sede. Verrai ricontattato per istruzioni su come finalizzare la tua domanda.