La Circolare del Ministero del Lavoro n. 43 15.12.2010
ha precisato che una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una
determinata prestazione (per esempio una assistenza sanitaria integrativa) rappresenta un diritto
contrattuale del singolo lavoratore, l'iscrizione all'ente bilaterale rappresenta nient'altro che una
modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro.
Sicché,ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva -
alla tregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa - nei confronti di quei datori di lavoro non
aderenti al sistema bilaterale di riferimento che potrà essere adempiuto attraverso il
riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalenti a quella erogata dal sistema
bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla
contrattazione collettiva.
Ciò significa che ancorché un’Azienda applichi un CCNL che abbia previsto l’istituzione di un
Fondo bilaterale, la medesima può scegliere di garantire la copertura sanitaria integrativa attraverso
il versamento dei contributi a un Fondo diverso purché la copertura sia migliore o uguale a quella
garantita dal Fondo nazionale di categoria
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