Scarica in formato PDF il quadro tecnico-legislativo del Fondo SMP
L’ex-art 51, comma 2 lett a del TUIR 917/86 prevede che non costituiscono reddito per il dipendente “i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a Euro 3.615,20 .“
Fondi negoziali (art. 51 TUIR) solo per lavoratori
dipendenti
Prestazioni erogabili: tutte le tipologie,
ma devono dedicare almeno il 20% delle prestazioni
erogate alle due aree da privilegiare (Odontoiatria e
Sociosanitario).
I Contributi hanno la deducibilità dal reddito
se raggiunta la soglia del 20% di
prestazioni vincolate.
Riferimento art. 51 co. 2 lett. a TUIR
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha istituito con decreto del 26/10/2009 (GU n. 12 del 16/01/2010) l’Anagrafe dei Fondi Sanitari. Tale normativa sostituisce l’art. 51 del TUIR mantenendone gli effetti. Il Fondo Pluriaziendale della S.M.P. è iscritto all’Anagrafe dei Fondi Sanitari.