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Approvato dalla Direzione Fimiv del 19 marzo 2015
Il mutuo soccorso è un valore universale connaturato alla vita comunitaria degli uomini i quali,
in principio, partendo dalla necessità di dare risposte ai loro bisogni, hanno colto nella
reciprocità organizzata l’interesse a determinare una condizione di diritto all’assistenza che li
emancipasse dalla carità e dalla beneficenza.
Fin dalle origini le società di mutuo soccorso hanno rappresentato un movimento di idee e di
fatti che ha messo al centro della propria azione l'obiettivo di organizzare comunità solidali che
permettessero ai singoli individui di vivere meglio e nel rispetto della dignità umana.
Le società di mutuo soccorso sono società di persone e non di capitali. In esse il rapporto tra i
soci è regolato da un patto che definisce vantaggi e obblighi reciproci. Questo patto, libero e
volontario, si chiama mutualità e lo scambio mutualistico è il mezzo attraverso il quale
operano le società di mutuo soccorso.
A oltre 150 anni dalla nascita, la mutualità volontaria rappresentata dalle società di mutuo
soccorso si riconosce nell’impianto valoriale delle origini.
Le società di mutuo soccorso sono enti non lucrativi appartenenti al Terzo Settore e
storicamente mantengono un rapporto privilegiato con il movimento cooperativo, anche a
livello giuridico-normativo. Le loro attività si svolgono attraverso la raccolta di contributi
conferiti dalle singole persone fisiche, ma anche dai datori di lavoro per i propri lavoratori in
ottemperanza di contratto, accordo o regolamento aziendale e da enti giuridici mutualistici,
quali i fondi sanitari integrativi o altre società di mutuo soccorso, al fine di erogare sussidi,
prestazioni e servizi sanitari, socio-sanitari e assistenziali ai propri soci e assistiti in una forma
organizzativa non orientata al profitto.
Ad esse è parimenti affidata la custodia dei patrimoni storici, documentali ed immobiliari, che
testimoniano lo stretto legame con i territori e con le comunità locali, e la promozione di
attività di carattere educativo e culturale e di iniziative sociali di aggregazione finalizzate al
miglioramento della qualità della vita delle persone e alla diffusione dei valori mutualistici.
L’organizzazione e la gestione delle società di mutuo soccorso rispondono a principi e regole
peculiari che determinano la tipicità del settore e l’identità delle società che vi appartengono.
1. Principi e valori della mutualità volontaria
Natura non lucrativa
Le società di mutuo soccorso non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse
generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà. Esse svolgono attività a
vantaggio dei propri soci e assistiti ai quali assicurano non il conseguimento di un utile
patrimoniale o finanziario, ma la copertura di determinate necessità personali ed economiche
in ambito sanitario, socio-sanitario e assistenziale. Alle società di mutuo soccorso è preclusa
l’attribuzione degli avanzi di gestione ai soci: il margine mutualistico viene prudenzialmente
accantonato a fondo di riserva per far fronte ad eventuali maggiori oneri nell’interesse della
collettività associata, contribuendo così al consolidamento del patrimonio da tramandare alle
generazioni future.
Porta aperta
Le società di mutuo soccorso sono aperte alla collettività secondo le rispettive previsioni
statutarie. Esse non selezionano e non discriminano per condizioni soggettive ed individuali,
ma possono avvalersi di regole generali per garantire la sostenibilità della gestione mutualistica
quali, ad esempio, la definizione di un limite di età di ingresso per la prima ammissione e
l’introduzione di limiti all’erogazione di prestazioni particolarmente onerose con riferimento a
patologie preesistenti al fine di contenere le adesioni opportunistiche.
Centralità del socio
La centralità del socio e il rispetto della dignità umana, la partecipazione democratica alle
decisioni, la trasparenza e il controllo, la responsabilità sociale e l’etica comportamentale, la
consapevolezza che deriva dalla comunicazione e dall’informazione sono i pilastri sui quali
poggia l’agire quotidiano delle società di mutuo soccorso.
Recesso unilaterale a favore del socio – Assistenza per tutta la vita
Le società di mutuo soccorso non esercitano la facoltà di recesso unilaterale. Nessun socio può
essere escluso per aggravamento del tasso di rischio quando, per ragioni di malattia o di
vecchiaia, egli ricorra con maggiore frequenza alle prestazioni previste dal regolamento sociale.
Le società di mutuo soccorso non possono negare l’assistenza ai propri soci e assistiti anche se
anziani o malati in forma cronica o senza possibilità di recupero e non devono prevedere
aumenti contributivi individuali sulla base di condizioni soggettive. Le società di mutuo
soccorso devono invece garantire assistenza ai propri soci e assistiti per tutta la durata della
loro vita sempreché essi decidano di mantenere attivo il rapporto associativo. Le società di
mutuo soccorso non possono interrompere il rapporto associativo per sopraggiunti limiti di
età.
Mutuo aiuto e solidarietà
Le società di mutuo soccorso operano nel principio della solidarietà. Ciascun socio partecipa
mediante la corresponsione anticipata di una somma contributiva determinata sulla base di
calcoli previsionali, obbligandosi nei limiti di quanto corrisposto. Lo scambio mutualistico è
derivato dalla reciprocità delle prestazioni necessarie a soddisfare i bisogni comuni ai soci e
assistiti: esso si fonda sul rapporto fiduciario e sul comportamento responsabile e corretto dei
singoli ai quali è richiesto il rispetto delle regole condivise e codificate nell’interesse generale
del corpo associato.
Partecipazione democratica
Il rapporto associativo è libero e volontario. I soci partecipano liberamente e
democraticamente alla designazione degli organi societari e alle scelte strategiche della società
di mutuo soccorso a cui appartengono mediante il voto capitario e, quando previsto con le
modalità stabilite dagli Statuti, il voto per le persone giuridiche (fondi sanitari integrativi e
società di mutuo soccorso ai sensi dell’art. 3 della Legge 3818/1886 riformata) divenute soci di
una società di mutuo soccorso in rappresentanza dei propri iscritti.
Controllo e trasparenza
Le società di mutuo soccorso devono favorire il controllo da parte dei soci sull’attività
mutualistica garantendo la correttezza e la trasparenza degli atti e delle forme di
rendicontazione. Le società di mutuo soccorso promuovono la partecipazione consapevole, la
conoscenza delle regole comuni e la trasparenza delle decisioni con l’educazione, la
formazione e l’informazione.
Responsabilità sociale
Le società di mutuo soccorso operano in difesa del diritto alla salute e del benessere delle
persone e la loro gestione è finalizzata a garantire le migliori condizioni di esercizio di questo
diritto nell’arco della vita di ogni singolo socio e assistito. Le società di mutuo soccorso sono
impegnate, nell’ambito del Terzo Settore, nella realizzazione di un sistema di welfare inclusivo,
integrativo al SSN, integrato tra soggetti pubblici e soggetti privati non profit, aperto e
continuativo tra il mondo del lavoro e la società civile.
Le società di mutuo soccorso promuovono e sostengono il legame con il territorio e con tutte
le espressioni della società civile, contribuendo allo sviluppo delle relazioni tra le persone e tra
queste e i soggetti erogatori che possono fornire risposte ai loro bisogni, favorendo in tal modo
la coesione sociale.
2. Ambiti di attività
Gli ambiti delle attività riguardanti le società di mutuo soccorso sono definiti dagli artt. 1 e 2 della Legge 3818/1886, riformata dall’art. 23 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012, e sono:
- erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la
cura delle malattie e degli infortuni:
le attività sopracitate possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi; - erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in
condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti
reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.
In aggiunta ad una o più delle attività sopra elencate le società di mutuo soccorso promuovono attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici, quali ad esempio: - lo sviluppo di attività sociali e culturali presso i territori di ogni comunità, per promuovere e sostenere i valori solidaristici tra le persone e favorire i rapporti umani di buona convivenza, l’inclusione e la coesione sociale;
- la promozione di iniziative di sensibilizzazione delle comunità locali sulla prevenzione sanitaria, preferibilmente in accordo con istituzioni pubbliche e associazioni;
- la promozione – possibilmente di concerto con le istituzioni regionali e locali - della mutualità integrativa e volontaria, attraverso convegni, dibattiti, conferenze, iniziative di sostegno allo studio;
- lo sviluppo di una rete di convenzioni con erogatori di servizi socio-sanitari e assistenziali (cooperative sociali, poliambulatori medici, infermieristici e simili);
- la definizione di intese con enti o istituzioni per studiare la fattibilità e promuovere, con modalità mutualistiche, servizi sanitari e assistenziali quali: cure dentarie, assistenza domiciliare alla non-autosufficienza temporanea e permanente, onoranze funebri, servizio badanti, servizi di accompagnamento soci, ecc.;
- la promozione di mostre, convegni e interventi per la valorizzazione ed il restauro del patrimonio storico-culturale delle società di mutuo soccorso e per lo studio e l’analisi delle nuove forme di solidarietà.
3. Organizzazione e gestione mutualistica
Soci
L’art. 3 della Legge 3818/1886 riformata stabilisce che possono essere soci di una società di
mutuo soccorso le persone fisiche nonché altre società di mutuo soccorso, a condizione che i
membri persone fisiche di queste ultime siano beneficiari delle prestazioni rese dalla società,
e i fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti. La legge di settore prevede
inoltre la categoria dei soci sostenitori, persone fisiche o giuridiche.
Pubblicità giuridica
L’art. 23 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012
stabilisce che le società di mutuo soccorso di cui alla Legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono
iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese secondo modalità
e criteri stabiliti con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 6 marzo
2013. Con il medesimo decreto é istituita un'apposita sezione dell'Albo delle società
cooperative di cui al D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, alla quale le società di mutuo soccorso sono
automaticamente iscritte.
Vigilanza
Ai sensi del Decreto MiSe 30 ottobre 2014, le società di mutuo soccorso sono sottoposte
alla vigilanza da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e delle Associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. Queste ultime possono
svolgere le revisioni anche nei confronti delle società di mutuo soccorso aderenti ad
Associazioni di rappresentanza delle stesse sulla base di apposita convenzione.
Il modello mutualistico
Le società di mutuo soccorso costituiscono un modello economico basato
sull’autorganizzazione e su modalità gestionali sostenibili che puntano a massimizzare il valore
delle risorse disponibili a copertura dei bisogni manifestati dai soci e assistiti.
La gestione mutualistica esclude la remunerazione del capitale: le risorse, al netto dei costi, che
devono essere equilibrati e compatibili con i benefici, sono impiegate al fine di generare utilità
e convenienza per i soci e assistiti.
Le società di mutuo soccorso non applicano il trasferimento del rischio: le attività che esse
svolgono sono comprese nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.
Gestione mutualistica
La gestione mutualistica comporta l’instaurazione di un rapporto associativo con la persona
fisica che diventa socio della società di mutuo soccorso: tale modalità si applica nel rapporto
individuale con i singoli cittadini ed eventualmente anche nell’attuazione di accordi, contratti o
regolamenti aziendali che prevedano l’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria
integrativa ai lavoratori mediante una società di mutuo soccorso.
L’erogazione delle prestazioni ai soci e assistiti da parte di una società di mutuo soccorso può
avvenire in forma diretta (autogestione) o mediata, potendo entrambe le modalità anche
coesistere all’interno di una stessa società.
- Autogestione
La società nelle condizioni finanziarie, patrimoniali e organizzative idonee a garantire le prestazioni, attua l’erogazione delle stesse mediante la gestione diretta o autogestione, potendo anche individuare strumenti mutualistici o assicurativi finalizzati a garantire la copertura delle prestazioni, particolarmente di quelle a maggior rischio nel medio-lungo periodo (es. non-autosufficienza, interventi chirurgici …). Eccetto la mutualità mediata con altra società di mutuo soccorso di cui al paragrafo successivo, una società di mutuo soccorso (attraverso i poteri conferiti dall’Assemblea dei Soci) deve detenere la piena autonomia decisionale nella elaborazione delle prestazioni da erogare e dei contributi necessari a garantirle. Analogamente deve mantenere il rapporto diretto con i propri associati e assistiti nella raccolta contributiva e nella erogazione delle prestazioni sia in forma indiretta/rimborsuale sia eventualmente in forma diretta attraverso la rete delle strutture socio-sanitarie convenzionate.
La possibilità di offrire eventuali servizi aggiuntivi di natura assicurativa tramite apposite polizze deve essere strumentale al miglioramento della qualità dell’assistenza offerta ed avere un carattere minoritario. Può essere ammessa la riassicurazione di parte o della intera attività o la coassicurazione di alcune singole coperture o prestazioni, ma unicamente con il fine strumentale e sussidiario alla gestione mutualistica che deve restare una funzione autonoma e sovrana della società di mutuo soccorso. - Mutualità mediata
Qualora la società non si trovi nelle condizioni favorevoli all’autogestione, essa potrà avvalersi di una gestione mediata, parziale o totale, della propria attività.
La gestione mediata si fonda sull’instaurazione di un rapporto associativo tra la società ricevente (società associata) e un’altra società di mutuo soccorso più patrimonializzata e strutturata (società associante): in virtù del rapporto associativo tra le due società, i soci della società associata sono beneficiari delle prestazioni rese dalla società associante.
A tutela della stabilità di governo (governance) della società associata e a tutela della stabilità economica della società associante, le persone assistite dalla società associante non sono soci di quest’ultima: essi tuttavia partecipano allo scambio mutualistico della società associante, ma limitatamente al proprio conferimento contributivo.
E’ auspicabile, in linea generale, che venga prevista la compartecipazione della società associata all’andamento tecnico della gestione mediata e, più precisamente, alle decisioni inerenti il riallineamento delle risorse conferite entro margini adeguati in caso di eventuale disavanzo o il miglioramento delle prestazioni in caso di avanzo gestionale e, valutate tutte le variabili previsionali di rischio, l’accantonamento e l’impiego delle riserve di pertinenza dei soci della stessa società associata.
La gestione mediata è riconosciuta anche per la gestione di fondi sanitari integrativi da parte di società di mutuo soccorso adeguatamente patrimonializzate e strutturate.
Le società di mutuo soccorso, per l’erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, si avvalgono della rete di convenzioni che la Federazione nazionale ha realizzato con strutture sanitarie e medici al fine di ottenere condizioni tariffarie agevolate e vantaggiose per tutti i soci e assistiti delle società di mutuo soccorso associate.
Particolare attenzione è riservata alle filiere locali che aggregano sul territorio erogatori cooperativi o comunque collegati al Terzo Settore. La rete si è evoluta nella forma della presa in carico diretta della spesa sostenuta dal singolo socio attraverso l’azione di Mu.Sa., il Consorzio nazionale delle Mutue Sanitarie, per le società che prevedono l’erogazione di prestazioni complesse e modalità di copertura non solo rimborsuale, ma anche direttamente a carico della società.
4. Contrasto alla mutualità irregolare
L’identità valoriale della mutualità volontaria e le specificità normative che ne distinguono il
settore devono essere affermate e difese con determinazione e continuità.
In virtù dei benefici economici e partecipativi che le società di mutuo soccorso introducono
nella società civile a favore di tutti coloro che volontariamente e consapevolmente decidano di
farne parte, esse conseguono per i propri soci il riconoscimento da parte dello Stato di vantaggi
fiscali sui contributi ad esse conferiti.
Ed è proprio nell’attuale favorevole contesto sociale di crescita e di sviluppo di forme collettive
ed integrative di assistenza sanitaria e socio-sanitaria che le società di mutuo soccorso si
riconoscono unite nel contrasto alle mutue irregolari o spurie ovvero a quelle mutue che,
strumentalmente costituite al fine di avvalersi dei meri vantaggi fiscali e di cogliere così le
opportunità offerte da un mercato in rapida espansione, non rispecchiano le caratteristiche
normative e i valori distintivi ed identitari specifici delle società di mutuo soccorso.
Il contrasto alla mutualità irregolare o spuria impone di affermare con forza che il vantaggio
fiscale è una premialità riconosciuta alle società di mutuo soccorso per il loro comportamento
virtuoso e fedele al dettato valoriale e normativo che è loro proprio, mediante il quale esse
contribuiscono ad accrescere tra i cittadini la coesione, l’autodeterminazione, la responsabilità
sociale, la qualità della vita.
E’ irregolare o spuria quella società che riduce la sua funzione a mero strumento creato o
utilizzato da soggetti di profitto, in primo luogo le compagnie assicurative, al fine di conseguire
benefici fiscali o vantare di perseguire finalità di interesse generale sulla base del principio
costituzionale di sussidiarietà o si presti a svolgere, in veste non profit, l’attività commerciale di
promozione di prodotti assicurativi.
La Federazione agirà affinché il rispetto di questi principi identitari consenta di distinguere,
anche da un punto di vista normativo, le società di mutuo soccorso regolari da quelle spurie e
fare in modo che solo le prime possano fruire delle agevolazioni fiscali ad esse riconosciute.
APPENDICE: QUADRO NORMATIVO
Il quadro legislativo e fiscale di riferimento per le società di mutuo soccorso è il seguente:
- Legge 15 aprile 1886 n. 3818 (COSTITUZIONE LEGALE DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO)
modificata dall’art. 23 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla Legge 221 del
17 dicembre 2012.
- Decreto del Ministero Sviluppo Economico, 6 marzo 2013 - G. U. n. 66 del 19-03-2013
(Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese
relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative).
- Decreto del Ministero Sviluppo Economico, 30 ottobre 2014 - G. U. n. 30 del 06-02-
2015 (Disposizioni inerenti l'attività di vigilanza sulle società di mutuo soccorso e
relativa modulistica).
- Decreto del Ministero Sviluppo Economico, 20 gennaio 2015 - G.U. n. 74 del 30-03-2015 (Contributo per attività di revisione).
- Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 – G. U. n. 236 del 8 ottobre 2002 (Norme in
materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi).
- Decreto del Ministero Economia e Finanze, 17 ottobre 2014, n. 176 - G.U. n. 279 del 1-12-2014 (Disciplina del microcredito in attuazione dell'articolo 111, comma 5,
del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385)
FONDI SANITARI INTEGRATIVI
- Art. 9, Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,
sostituito dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale).
- Art. 1, comma 198, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008).
- Decreto del Ministro Salute (Decreto Turco), 31 marzo 2008 – G.U. n. 141 del 18-06-
2008 (Ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate dai Fondi
sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e da enti e casse aventi
esclusivamente fini assistenziali).
- Decreto del Ministro del Lavoro e della Salute (Decreto Sacconi), 27 ottobre 2009 –
G.U. n. 12 del 16-01-2010 (Modifica al decreto 31 marzo 2008, riguardante «Fondi
sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale».
- TUIR-DPR 22 dicembre 1986, n. 917: art. 51, comma 2, lettera a (Determinazione del
reddito di lavoro dipendente) e art. 10, comma 1, lettera e-ter (Oneri deducibili).
L’art. 10 del TUIR stabilisce che dal reddito complessivo sono deducibili, fino ad un
massimo di €. 3.615,20, i contributi versati ai fondi sanitari integrativi istituiti dall’art. 9
del D.Lgs 502/1992 (nota 3), che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti
con decreto ministeriale.
L’art. 51 del TUIR stabilisce che non concorrono formare il reddito - quindi non sono
tassati - contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad
enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di
contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di
intervento stabiliti dal ministro della Salute, per un importo non superiore
complessivamente ad euro 3.615,20.
- Risoluzione della Direzione Regionale Toscana delle Entrate - Ministero delle Finanze
prot. n. 102652/195 in data 19/09/1995 n. 6175/95 (Assimilazione delle società di
mutuo soccorso agli enti con finalità assistenziale di cui all'art. 51 del TUIR-DPR 22
dicembre 1986 n. 917).
NORME FISCALI
- Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 “Riordino della disciplina tributaria degli
enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”. Il Decreto
inserisce nell’art. 15 (ex art. 13/bis) del Testo
- Unico delle imposte dirette la lettera i bis. Si riconosce la detrazione dall’imposta, nella
misura del 19%, delle quote associative versate dai soci alle società di mutuo soccorso,
nel limite massimo di €. 1.291,14.
- Art. 148, comma 8 del TUIR-DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni
(Enti di tipo associativo).
- DPR 29 settembre 1973, n. 601 “Disciplina delle agevolazioni tributarie” (pubblicato nel
Suppl. Ord. alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973): riduzione dell’aliquota sulle imposte
sul reddito del 50%;
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 – Decreto istitutivo dell’ICI (l’art. 7 del
provvedimento esenta dall’imposta comunale sugli immobili (ICI: oggi IMU) i fabbricati
utilizzati esclusivamente per scopi istituzionali).
LEGGI REGIONALI DI PROMOZIONE
Alla luce dei cambiamenti avvenuti nella società e nell’economia italiana, molte Regioni italiane hanno promulgato leggi specifiche per la tutela e la promozione delle società di mutuo soccorso, al fine di integrare la normativa nazionale.
- Regione Abruzzo: L. R. n. 46 del 23 marzo 2000 “Interventi contributivi in favore delle
società operaie di mutuo soccorso”.
- Regione Basilicata: L. R. n. 2 del 2010 “Tutela del patrimonio e dei valori storici, sociali
e culturali delle Società di Mutuo Soccorso”.
- Regione Friuli Venezia Giulia: L. R. n. 19 dell’11 maggio 1993 “Nuovi interventi in
materia di cooperazione. Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 20/11/1982 n.
79 recante "Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo
cooperativo", e 7/2/1992 n. 7 recante "Disciplina e incentivazione in materia di
cooperazione sociale".
- Regione Liguria: L. R. n. 13 del 21 marzo 1994 “Tutela del patrimonio storico, sociale e
culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà
sociale” e L. R. 6 dicembre 2012 n. 42 “Testo Unico delle norme del Terzo Settore. art. 9
“Società di Mutuo Soccorso” (BUR 12 dicembre 2012, n. 22).
- Regione Lombardia: L. R. n. 28 dell’11 novembre 1994 “Riconoscimento del ruolo
sociale delle Società di Mutuo Soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio
storico culturale”.
- Regione Marche: L. R. n. 20 del 4 ottobre 2004 “Istituzione dell'Albo regionale delle
società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale”.
- Regione Molise: L. R. n. 18 del 24 marzo 2000 “Interventi a favore delle Società Operaie
di Mutuo Soccorso operanti nel Molise” e successive modificazioni e aggiornamenti
(Legge Regionale 10 febbraio 2009, n. 3).
- Regione Piemonte: L. R. n. 24 del 9 aprile 1990 “Tutela del Patrimonio storico e
culturale delle Società di Mutuo Soccorso”.
- Regione Puglia: L. R. n. 32 del 14 maggio 1990 “Istituzione dell'Albo regionale delle
Società di Mutuo Soccorso”.
- Regione Sardegna: L. R. n. 6 del 7 agosto 2007 “Modifica ed integrazioni alle legge
regionale 15 ottobre 1997, recante "Riconoscimento del ruolo sociale delle Società di
Mutuo Soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale".
- Regione Sicilia: L. R. n. 46 del 10 agosto 2012 “Promozione della mutualità volontaria e
istituzione dell’Elenco regionale delle Società di Mutuo Soccorso”.
- Regione Toscana: L. R. n. 57 del 1 ottobre 2014 "Riconoscimento del ruolo sociale e
culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio".
- Regione Umbria: L. R. n. 9 del 27 gennaio 2000 “Riconoscimento del ruolo sociale e
culturale delle Società operaie di mutuo soccorso dell’Umbria ed interventi a tutela del
loro patrimonio storico e culturale”.
- Regione Veneto: L. R. n. 36 del 12 novembre 1996 “Tutela del patrimonio storico e
culturale delle Società di Mutuo Soccorso della Regione Veneto”.